PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome»;

          b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa alla avvenuta micorrizazione»;

          c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese possono costituire consorzi volontari per la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo».

Art. 2.

      1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come da ultimo modificata dalla presente legge, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari esercenti attività d'impresa devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del

 

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citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa disposizione di legge. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
      2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
      3. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole: «esclusi i tartufi,» sono soppresse.